PERMESSI E RICOVERI OSPEDALIERI TEMPORANEI IN COSTANZA DI RICOVERO IN C.T.A.
Durante la degenza, gli ospiti hanno facoltà di uscire dalla struttura, libera- mente o accompagnati dagli operatori, salvo limitazioni nominativamente imposte dall’Autorità Giudiziaria, in caso di soggetti sottoposti a misure di sicurezza.
Possono essere accordati permessi brevi al fine di mantenere aperti i canali di comunicazione con la realtà sociale circostante, o di durata più prolun- gata per promuovere e favorire le relazione interpersonali con i congiunti, o per frequentare corsi di addestramento lavorativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, o per consentire di svolgere l’attività lavo- rativa esercitata prima dell’ammissione in comunità o per assumere cari- chi lavorativi temporanei compatibili con lo stato di salute, promozionali al reinserimento.
Nel caso che vengano concordati permessi prolungati che comportino il pernottamento fuori dalla struttura, ne viene data comunicazione al D.S.M. di riferimento a fini amministrativi e contabili.
LA PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO
In caso di eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico-riabilitativo, 20 giorni prima della data di scadenza del periodo di degenza autorizzato, la direzione sanitaria della C.T.A. informa il Dipartimento di Salute Mentale del territorio di residenza del ricoverato sui risultati conseguiti, rappresen- tando la necessità di proroga del ricovero, che la ASP Messina autorizza tramite il predetto Dipartimento, specificando l’ulteriore durata. Dell’avve- nuta autorizzazione di proroga di degenza la direzione della C.T.A. prov- vede a dare tempestiva comunicazione al Dipartimento competente per territorio, se diverso.
LA DIMISSIONE
Le dimissioni sono notificate entro tre giorni sia all’ASP Messina che alle ASP del territorio di residenza del soggetto.
Norme di Comportamento